Art. 425 · Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali
Titolo V

Art. 425

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Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell' del codice. 2. Nell'ambio dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualità, quantità, denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all' del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione. 3. Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto. 4. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano. 5. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorità. 6. I mezzi e i materiali per i quali è autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilità tiene luogo della dichiarazione di fuori uso. 7. All'atto della cessione è redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario. 8. La dichiarazione di cedibilità di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.
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