Art. 413 · Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano
Titolo IV

Art. 413

807 / 1156

Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-413