Art. 412 · Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate
Titolo IV

Art. 412

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Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali e alle strutture militari dislocate al di fuori del territorio nazionale, ove gli stessi sono accasermati, devono comunque essere annunciate con preavviso di ventiquattro ore al Ministro della difesa, che può procrastinarle, se sussistono controindicazioni, indicando una data alternativa per il relativo svolgimento. 2. Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove sono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso è controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente autorizzate. Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 3. Nel corso delle visite nelle aree riservate non possono essere introdotte apparecchiature elettroniche, cinematografiche, teletrasmittenti. Possono accedere alle aree riservate solo le persone elencate nell'autorizzazione; le stesse devono essere accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da questi espressamente autorizzata. 4. Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, anche se ubicate in infrastrutture, comprensori e installazioni militari, fisse o mobili, in territorio nazionale o estero.
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