Art. 410 · Modalità di assegnazione degli alloggi realizzati
Sez. IV

Art. 410

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Modalità di assegnazione degli alloggi realizzati

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all', mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-410