Art. 408 · Modalità per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto
Sez. IV

Art. 408

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Modalità per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all', emana appositi avvisi. 2. Gli avvisi, di cui al comma 1, sono necessari: a) per l'individuazione dei soggetti interessati all'assegnazione di alloggi a riscatto, con priorità al personale appartenente ai comandi, reparti ed enti cui gli alloggi stessi sono funzionalmente destinati; b) per definire uno dei parametri da inserire nello studio di fattibilità di cui all', comma 2; c) per verificare l'eventuale adesione del personale interessato a forme associative di tipo cooperativo di cui all', commi 7 e 8. 3. Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, è stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non è vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria è calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all', ed è predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.
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