Sez. III
Art. 406
448 / 1156Studio di fattibilità
In vigore dal 9 ott 2010
1. I soggetti di cui all' del codice degli appalti possono presentare al Ministero della difesa proposte relative alla realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all' del codice degli appalti, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallo Stato maggiore della difesa, in applicazione della normativa vigente, tramite contratti di concessione attinenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e alla gestione funzionale ed economica degli alloggi, di cui all' del medesimo codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
2. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici di cui agli e seguenti del codice degli appalti, lo studio di fattibilità di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilità approvati dal Ministero della difesa.
3. Lo studio di fattibilità, di cui al comma 1, deve essere allegato al bando di gara, ai sensi dell' del codice degli appalti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-406