Sez. II
Art. 403
265 / 1156Individuazione degli alloggi da alienare
In vigore dal 24 lug 2024
1. In attuazione dell', comma 3, del codice, gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.
2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 è proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio, nella presente sezione denominato «Ufficio centrale», per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.
3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, l'Ufficio centrale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. L'Ufficio centrale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all', commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all', commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'.
4. In sede di prima applicazione, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dall'Ufficio centrale entro i novanta giorni successivi.
5. L'Ufficio centrale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all', comma 4, il prezzo di vendita.
Il valore dell'usufrutto è determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprietà da offrire come prezzo a base d'asta per le attività di cui all' è determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.
6. Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attività di compravendita degli alloggi, può stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie.
7. Per la stipula dei contratti di alienazione, l'Ufficio centrale predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all' del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-403