Art. 400 · Programmazione degli interventi
Capo IV

Art. 400

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Programmazione degli interventi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-400