Art. 4 · Vice Presidenza
Libro PRIMOTitolo I

Art. 4

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Vice Presidenza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' del codice, è Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall' della Costituzione. 2. Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non è presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facoltà è data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-4