Capo III
Art. 393
364 / 1156Esclusione dalla concessione del mutuo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:
a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a euro 30.000,00;
b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi località del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro;
c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di servizio del Ministero della difesa in virtù delle vigenti procedure di dismissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-393