Capo III
Art. 392
363 / 1156Limite delle somme erogabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo è fissato in euro 150.000,00. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non può superare il novanta per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il settantacinque per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari già accesi per l'acquisizione della prima casa e in corso di ammortamento.
2. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalità di cui all', comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonché a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-392