Capo III
Art. 391
362 / 1156Concessione dei mutui al personale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sulla base delle graduatorie di cui all', comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, di cui all' possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:
a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente e al personale civile del Ministero della difesa;
b) coniuge superstite, non legalmente separato, nè divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purchè titolari di pensione.
2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, di cui all' si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, di cui all' è presentata dagli interessati secondo le modalità indicate nell'allegato A, di cui all' che costituisce con 1'allegato B, di cui all' parte integrante del presente capo.
4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.
5. La priorità di accesso al mutuo è determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.
6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalità di cui all' con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprietà dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.
7. L'allegato B, di cui all', può essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-391