Capo III
Art. 390
361 / 1156Organi di gestione e funzioni
In vigore dal 29 nov 2012
1. Il Segretariato generale:
a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del fondo-casa;
b) verifica l'andamento del fondo-casa;
c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro;
d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformità alle disposizioni del presente capo;
e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.
2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilità derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.
3. La Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.
4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative:
a) di concessione dei mutui agevolati;
b) di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilità speciale di cui all', comma 7, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizio di cui all'.
5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-390