Art. 387 · Finalità del fondo-casa
Capo III

Art. 387

358 / 1156

Finalità del fondo-casa

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il fondo-casa, di cui all', comma 2, del codice, è volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-387