Sez. III
Art. 375
440 / 1156Criteri di attribuzione del punteggio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria si seguono i seguenti criteri:
a) attribuire a ciascun concorrente un punteggio base di più 5;
b) adottare per singole voci il parametro da meno 5 a più 5;
c) prendere in considerazione ai fini del punteggio:
1) situazione familiare (persone conviventi, numero, età e sesso dei figli);
2) situazione economico-patrimoniale della famiglia (redditi da proprietà o da lavoro);
3) situazioni particolari (sfratto, affitti, altre cause).
2. Sulla base dei criteri fissati al comma 1, il punteggio utile alla graduatoria è il seguente:
a) situazione familiare:
1) per persona convivente, escluso il titolare punti più 0,50;
2) figli minori di anni 10 (ogni figlio) punti più 0,50;
3) figli maggiori di anni 10 (ogni figlio) punti più 0,75;
4) diversità di sesso per figli maggiori di anni 10 punti più 1,00;
b) situazione economico-patrimoniale della famiglia:
1) redditi mensili provenienti da altri cespiti; per proprietà:
1.1) fino a euro 52,00 punti meno 0,50;
1.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti meno1,00;
1.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti meno 2,00;
1.4) da euro 156,00 a euro 207,00 punti meno 3.00;
1.5) oltre euro 208,00 punti meno 5.00;
2) attività lavorativa dei congiunti:
2.1) fino a euro 155,00 punti meno 0,50;
2.2) da euro 155,00 a euro 207,00 punti meno 1,50;
2.3) da euro 208,00 a euro 258,00 punti meno 2,50;
2.4) oltre euro 258,00 punti meno 4,00;
c) situazioni particolari:
1) sfratto giudiziario in atto punti più 2,00;
2) affitti in atto:
2.1) fino a euro 52,00 punti più 0,50;
2.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti più 1,00;
2.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti più 1,5;
2.4) da euro 156,00 a euro 258,00 punti più 2;
2.5) oltre euro 258,00 punti più 2,5;
3) altre cause:
3.1) di scarsa rilevanza fino a punti più 1;
3.2) gravi ma non di urgente soluzione da punti più 1,01 a più 2;
3.3) gravi e di indilazionabile soluzione da punti più 2,01 a più 5.
3. In caso di parità di punteggio si considera l'età dei figli maggiori di anni 10 attribuendo per ciascun figlio:
a) da 10 a 15 anni punti più 0,015;
b) da 16 a 18 anni punti più 0,025;
c) da 19 anni in poi punti più 0,045.
4. In caso di ulteriore parità l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla data di minore permanenza nella sede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-375