Sez. II
Art. 37
202 / 1156Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti
In vigore dal 24 lug 2024
1. Il conto consuntivo è costituito da:
a) il rendiconto finanziario;
b) il conto economico;
c) lo stato patrimoniale.
2. Al conto consuntivo sono allegate:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione.
3. Il conto consuntivo è predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed è rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del Capo di stato maggiore della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa.
4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del servizio amministrativo compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
5. La situazione di cui al comma 4, indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
6. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
7. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata determinazione del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-37