Art. 344 · Allegato A Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi
Sez. VIII

Art. 344

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Allegato A Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi

In vigore dal 17 ott 2024
Allegato A Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi 1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da: a) un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore a ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti e a 1 ° caporale maggiore o gradi corrispondenti; b) un presidente sostituto; c) membri: c.1) di numero pari, variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative, ai sensi dell'articolo 1478 del codice. Il membro rappresentante delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è scelto dalle articolazioni periferiche delle APCSM di cui all', comma 1, nell'ambito di un bacino di nominativi comunicati dalle associazioni, nel rispetto del principio di rotazione quadrimestrale secondo l'ordine di rappresentatività dell'associazione di riferimento. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna associazione rappresentativa comunica a ognuno degli organismi di cui all', comma 1, il nominativo di un militare per ogni categoria del servizio permanente. Il bacino di personale così individuato resta valido per il triennio di riferimento del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478 del codice; c.2) di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto; c.3) tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in servizio permanente; questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.», quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione; c.4) che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unità navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse; c.5) altrettanti membri sostituti; d) un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi o enti del presidio o circoscrizione alloggiativa. 2. I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili. 3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate: a) periodicamente, per la formazione delle graduatorie; b) ogni qualvolta lo richieda urgente e improrogabile necessità di deliberare in merito alle altre materie di competenza. 4. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi: a) partecipano obbligatoriamente alle sedute; b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi; c) deliberano in merito a: c.1) ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie; c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili; c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti; d) formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi. 5. Il voto è un diritto del presidente e dei membri, è espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed è obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti. 6. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-344