Art. 334 · Onerosità delle concessioni
Sez. V

Art. 334

632 / 1156

Onerosità delle concessioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo è dovuto limitatamente all'unità immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-334