Art. 326 · Impiego degli alloggi disponibili
Sez. III

Art. 326

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Impiego degli alloggi disponibili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al più presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupa l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purchè vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonché in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilità, per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo. 2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-326