Art. 325 · Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC
Sez. III

Art. 325

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Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC

In vigore dal 9 ott 2010
1. La concessione degli alloggi APP, SLI e ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti. 2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC è effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalità indicate nei commi da 3 a 8. 3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP e ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI può essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unità su cui è imbarcato il richiedente. 4. Le domande sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato. 5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze già pianificate, è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste. 6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI è determinato dalla data di arrivo dell'unità navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unità navale nella sede per la quale è stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilità possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unità navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione è revocata se sopravvengono nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unità navali. L'ordine di precedenza per il personale che già fruisce di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI è determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parità di data, l'ordine di precedenza è determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non ha beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne ha usufruito in minor misura. A parità di condizioni, la precedenza è data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello più anziano. 7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorità alle domande del personale che presta servizio nel comprensorio ove sono ubicati gli alloggi. È data facoltà ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopre nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza. 8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H, di cui all'.
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