Art. 324 · Assegnazione di alloggi AST
Sez. III

Art. 324

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Assegnazione di alloggi AST

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'assegnazione degli alloggi AST è effettuata esclusivamente per graduatoria. 2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente: a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata od organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa; b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero comandi ovvero reparti delle altre Forze armate, o che si trovino a disposizione d'impiego delle stesse; c) di altra Forza armata, purchè in servizio presso enti ovvero comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio o circoscrizione alloggiativa e che non concorrono presso la Forza armata di appartenenza; d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, se non esistono nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali accedere; e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unità navali. Tale personale può concorrere solo per la località dove è assegnata l'unità navale sulla quale è imbarcato. A tal fine, si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego. 3. La domanda di assegnazione è compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformità all'allegato E-2, di cui all' ed è inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto. 4. La domanda conserva la sua validità purchè i documenti fiscali e amministrativi a corredo siano completi e aggiornati. 5. In caso di trasferimento, già formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda può essere: a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, nell'ambito dei quali l'interessato presta servizio, anche se non è stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata; b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, o al comando o ente presso il quale è stata disposta la nuova destinazione. 6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato. 7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non è effettuata quando le domande stesse: a) risultano mancanti dei dati prescritti o corredate da documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata; b) sono sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente determinazione della competente commissione di controllo degli alloggi. 8. Le commissioni di controllo degli alloggi, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente con le modalità indicate nell'allegato G, di cui all'. 9. Il concorrente che ha presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio è incluso nella graduatoria e non può ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento. 10. L'alloggio disponibile è offerto al concorrente che occupa il posto più elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al concorrente che occupa il posto successivo. 11. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulta destinatario, è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare. 12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica. 13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facoltà di modificare il limite di tempo per la risposta, se ciò non comporta spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti. 14. Il concorrente che non fornisce risposta entro il termine stabilito è considerato rinunciatario. 15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente è vincolante. È considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente. 16. In caso di rinuncia, il concorrente è tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se è scaduto il termine di cui al comma 12. 17. La rinuncia a un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validità delle due graduatorie successive. 18. Il concorrente, se l'alloggio non è idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; se lo rifiuta, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalità fino all'offerta di altro alloggio idoneo. 19. L'autorità competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'adozione dell'atto formale di concessione redatto in conformità al modello in allegato C, di cui all', firmato per accettazione dal concessionario. 20. Il concessionario di alloggio può chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria se è cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente è incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza già trascorso. L'eventuale cambio è attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione.
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