Sez. III
Art. 323
428 / 1156Assegnazione di alloggi ASI
In vigore dal 24 lug 2024
1. L'assegnazione degli alloggi ASI è effettuata, in ordine a incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalità:
a) ricezione della domanda compilata in conformità al modello all'allegato E-1, di cui all', corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;
b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se particolari situazioni limitano la disponibilità di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati maggiori, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalità e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione.
2. Se, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentono di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F, di cui all'.
3. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST è subordinata all'indisponibilità di alloggio ASI.
5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI, se si ha il titolo.
6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all'.
7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, può essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.
8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.
9. Il concessionario di alloggio ASI può chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro più grande della stessa categoria, se muta il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione può accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilità di un alloggio più grande nello stesso edificio o nel compendio dove è ubicato l'alloggio in concessione.
10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo se gli incarichi sono ricoperti da personale di quella Forza armata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-323