Sez. III
Art. 322
427 / 1156Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'assegnazione degli alloggi ASGC e ASIR è effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformità al modello dell'allegato B, di cui all', senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'.
2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC dà tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità al modello riportato in allegato D di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-322