Sez. III
Art. 321
426 / 1156Commissioni di controllo per gli alloggi AST
In vigore dal 17 ott 2024
1. I comandi militari o gli organismi all'uopo deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:
a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata, commissioni di controllo degli alloggi distinte per alloggi ufficiali, alloggi sottufficiali e alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione alle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice che secondo i rispettivi statuti abbiano competenza areale sulla circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione;
b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-321