Art. 319 · Durata delle concessioni
Sez. II

Art. 319

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Durata delle concessioni

In vigore dal 9 ott 2010
l. La durata delle concessioni è così fissata: a) alloggi ASGC, ASIR e ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio; b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento; c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata; d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, se l'utente ha titolo ad alloggio ASI.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-319