Art. 307 · Vestiario di navigazione
Titolo II

Art. 307

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Vestiario di navigazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unità navali e mezzi navali, può essere acquistato presso i magazzini di commissariato della Marina militare secondo le norme in vigore presso detti magazzini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-307