Art. 306 · Condotta dei mezzi navali
Titolo II

Art. 306

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Condotta dei mezzi navali

In vigore dal 9 ott 2010
1. La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare è affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto. 2. La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unità delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.
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