Art. 305 · Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri
Titolo II

Art. 305

27 / 1156

Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali dell'Arma dei Carabinieri, al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-305