Titolo II
Art. 305
27 / 1156Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali dell'Arma dei Carabinieri, al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-305