Titolo II
Art. 304
26 / 1156Comando delle unità navali della Guardia di finanza
In vigore dal 28 apr 2012
1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-304