Titolo II
Art. 302
24 / 1156Comando delle unità navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comando delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare è affidato a personale delle rispettive Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso del relativo brevetto.
2. La condotta dei motori è parimenti affidata al personale delle rispettive Forze armate che abbia frequentato gli appositi corsi presso i previsti comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-302