Titolo II
Art. 300
22 / 1156Lavori di riparazione e manutenzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I lavori di riparazione e manutenzione delle unità navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-300