Titolo II
Art. 297
19 / 1156Criteri di assegnazione e controlli
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare provvedono ad assegnare alle sedi le unità navali e i mezzi navali a essi in dotazione, in funzione delle esigenze operative e dei servizi di istituto e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza.
2. I Comandi di cui al comma 2 dell' provvedono ad assegnare alle sedi le unità navali e mezzi navali contemplati dal presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unità delle Capitanerie di porto compete ai singoli Comandi di porto ai quali le unità sono assegnate, quando queste svolgono attività nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unità operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.
3. Il controllo tecnico e amministrativo delle unità delle Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unità navali e agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli il Comando generale delle capitanerie di porto può valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della Marina militare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-297