Art. 296 · Bandiera in navigazione
Titolo II

Art. 296

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Bandiera in navigazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le unità navali e i mezzi navali, in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare, secondo le modalità prescritte dai regolamenti in vigore per la Marina militare. 2. Le unità navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-296