Titolo II
Art. 295
17 / 1156Contrassegni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le unità navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma, il Corpo, ovvero la Forza armata di appartenenza. Per le Forze armate i contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-295