Art. 294 · Elenchi statistici
Titolo II

Art. 294

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Elenchi statistici

In vigore dal 9 ott 2010
1. I mezzi navali che non hanno i requisiti di unità navale sono iscritti in elenchi statistici. 2. Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al comma 2 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-294