Titolo II
Art. 294
16 / 1156Elenchi statistici
In vigore dal 9 ott 2010
1. I mezzi navali che non hanno i requisiti di unità navale sono iscritti in elenchi statistici.
2. Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al comma 2 dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-294