Titolo II
Art. 292
14 / 1156Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto
In vigore dal 28 apr 2012
1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto... del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.
2. Competente a promuovere l'adozione del decreto è lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano le unità da iscrivere e le relative caratteristiche.
3. In base alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, l'iscrizione nei predetti ruoli speciali ha luogo per ogni singola unità navale o, collettivamente, per gruppi di unità navali.
4. Alla tenuta di ciascun ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato provvedono nelle rispettive competenze gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e i Comandi di cui al comma 2, seguendo le modalità prescritte per la Marina militare, ove applicabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-292