Art. 29 · Disposizioni generali per la gestione ordinaria
Sez. II

Art. 29

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Disposizioni generali per la gestione ordinaria

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'attività finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 2. Il Circolo possiede, ai sensi dell', comma 2, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie. 3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente capo, nonché in coerenza col programma di attività. 4. La gestione è condotta con criteri di unitarietà. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal titolo I del libro III e dal presente capo. 5. Il direttore del Circolo è il comandante ai sensi dell', al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all', commi 2, 3 e 4. 6. Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'.
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