Libro SECONDO›Titolo I
Art. 288
875 / 1156Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le unità e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonché le immunità e i privilegi riconosciuti dagli della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale è perso all'atto della cancellazione dal registro.
3. Le unità e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilità per danni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-288