Art. 286 · Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti
Libro SECONDOTitolo I

Art. 286

873 / 1156

Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilità, alla stabilità e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell'equipaggio. 2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validità delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
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