Art. 280 · Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri
Titolo V

Art. 280

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Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all' del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-280