Art. 264 · Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri
Titolo IVCapo I

Art. 264

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Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell' del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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