Art. 262 · Funzioni dei servizi di vigilanza
Titolo IVCapo I

Art. 262

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Funzioni dei servizi di vigilanza

In vigore dal 24 lug 2024
1. L'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa: a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa; b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate; c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attività formative; d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base. 2. Le unità organizzative di vigilanza d'area: a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa; b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa; c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina; d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici; e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti. 3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attività di cui all', tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento: a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento; b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione. 4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorità giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attività di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria. 5. Se è necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti. 6. In deroga a quanto previsto dall', comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell', comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-262