Art. 258 · Comunicazioni, segnalazioni e documenti
Titolo IVCapo I

Art. 258

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Comunicazioni, segnalazioni e documenti

In vigore dal 24 lug 2024
1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall' del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all', comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale 2. Le articolazioni di cui all', comma 1, provvedono: a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi; b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-258