Titolo IV›Capo I
Art. 250
819 / 1156Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In vigore dal 17 ott 2024
1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.
3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati, con modalità preventivamente concordate fra le associazioni stesse, in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio.
L'incarico è trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.
7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non può rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
c) perdita di uno o più requisiti per la designazione;
d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sull'esercizio dell'attività sindacale in ambito militare.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli , comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa.
10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, l'autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell', comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-250