Art. 242 · Norma di salvaguardia del servizio d'istituto
Sez. II

Art. 242

252 / 1156

Norma di salvaguardia del servizio d'istituto

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente sezione, i comandanti delle altre Forze armate o di presidio non possono ingerirsi in alcun modo nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma dei carabinieri, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-242