Art. 24 · Ordinamento del Circolo
Capo IISez. I

Art. 24

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Ordinamento del Circolo

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Circolo è posto ordinativamente alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-operativa, nonché di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa può delegare le funzioni di cui al comma 2 al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorità centrale dell'area tecnico-operativa. 4. La struttura organizzativa del Circolo è articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale. 5. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, può assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unità in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale. 6. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, è amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti. 7. Sono organi del Circolo: a) il presidente; b) il direttore; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori dei conti. 8. I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-24