Art. 235 · Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
Capo VIISez. I

Art. 235

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Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti d'istituto, di cui all' del codice e delle funzioni di cui all' del codice, all'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-235