Art. 233 · Organismi di coordinamento
Capo VI

Art. 233

726 / 1156

Organismi di coordinamento

In vigore dal 28 apr 2012
1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonché per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell', possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei si applica l'. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate altresì la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che deve provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-233