Capo VI
Art. 230
723 / 1156Accordi particolari
In vigore dal 9 ott 2010
1.I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza al volo e all'Aeronautica militare, previi accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa che definiscono, tra l'altro, anche le relative responsabilità.
2.Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Ente nazionale di assistenza al volo possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-230