Art. 229 · Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare
Capo VI

Art. 229

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Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli spazi di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti: a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635; b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare; c) zone riservate alle operazioni militari; d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare. 2. Entro gli spazi aerei di cui al comma 1, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.
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